In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30, attuativo della Direttiva (UE) 2024/825, concernente la responsabilizzazione dei consumatori mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali, dal 27 settembre scorso tutti i commercianti di beni di consumo, nessuno escluso, devono fornire al consumatore un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni, utilizzando l’apposito avviso armonizzato allegato al provvedimento.
In estrema sintesi, chiunque commercializzi beni di consumo, compresi i prodotti alimentari, e pertanto sia tenuto a prestare al consumatore la garanzia legale di conformità dei beni al contratto, prevista dagli articoli 128 e successivi del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), deve scaricare e stampare l’avviso armonizzato pubblicato in gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (che per comodità alleghiamo allapresente nota), nonché esporlo nei locali o nei luoghi di vendita (o, in caso di vendita online, sul sito ove è effettuata la vendita), al fine di ricordare ai consumatori che esiste la garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione europea, come acquisire maggiori informazioni attraverso il QR code esposto e cosa fare in caso di non conformità dei beni al contratto di acquisto.
Il venditore è tenuto ad esporre l’avviso armonizzato in modo visibile (ad esempio, in negozio, in posizione tale da essere facilmente individuato, vicino alla cassa o, in caso di vendita online, sul sito web del venditore). L’obbligo vale anche nel caso di commercio su aree pubbliche.
– Se stampato, l’avviso non può essere di dimensioni inferiori al formato A4.
– Se esposto in negozio (o per la vendita su aree pubbliche), può essere a colori o in bianco e nero.
– Se visualizzato online, deve essere a colori.
L’Avviso esposto deve comunque essere conforme al modello di cui all’allegato II-octies (Parte 1) del Codice del consumo.
Non è prevista per la violazione dell’obbligo una specifica sanzione pecuniaria, ma, ai sensi dell’art. 66 del Codice del consumo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 27 dello stesso Codice.
Spetta dunque all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto che ne abbia interesse, accertare la predetta violazione, inibirne la continuazione ed eliminarne gli effetti.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza.
Se l’AGCM ritiene la violazione pratica commerciale scorretta, dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali del trasgressore.
In caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del trasgressore. Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni